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Giurisprudenza, ordine di ripristino ambientale: organo competente e destinatari

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Ordinanza di ripristino ambientale - Ex art. 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Organo competente - Sindaco o dirigente - Principio di specialità - Prevalenza sul principio di successione cronologica delle leggi - Prevalenza della legge precedente


In applicazione del principio di specialità prevalente sul principio ordinario di successione cronologica delle norme, le disposizioni posteriori non comportano l'abrogazione delle precedenti, ove queste ultime disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare (da ultimo, questo Consiglio, Sez. VI, sentenza n. 1199 del 23 marzo 2016). In materia di rimozione di rifiuti la competenza del sindaco, ex art. 14 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), ad emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti sussiste anche successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che disponeva invece la competenza dei dirigenti, fino all'entrata in vigore dell'art. 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale), che nel riprodurre testualmente la disposizione richiamata del decreto Ronchi ha ribadito la competenza sindacale. Ne consegue che l'ordinanza di ripristino ambientale emanata dopo l'entrata in vigore del TUEL, deve essere emanata dal Sindaco e non dal Dirigente.


Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 6 settembre 2017, n. 4230


Ordinanza di ripristino ambientale - Ordinanza ex art. 192, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Destinatari - Proprietario - Obbligo di provare la responsabilità dolosa o colposa.


L'art. 192 dell'attuale codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) prevede che, stante la diretta responsabilità dell'autore dell'illecito, l'ordine di rimozione può essere esteso anche al proprietario o titolare di altro diritto reale dell'area previo il necessario accertamento dell'esistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa in capo al titolare dell'area. In altri termini l'ordine di rimozione può essere adottato nei confronti del proprietario soltanto esclusivamente in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (Cons. St., sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612).


Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sezione consultiva, sezioni riunite, parere del 7 agosto 2017, n. 727


Ordinanza di ripristino ambientale - Ex Art. 192 codice ambientale - Destinatari – Responsabilità solidale dell'autore e del proprietario - Invocazione dell'esimente ex art. 192, comma 3, codice ambientale - Proprietario del terreno incolpevole in quanto non detentore - Legittimità - Curatela fallimentare è detentore in quanto custode dei beni del fallito - Non sussiste.

Al generale divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti si riconnette l'obbligo di rimozione, avvio al recupero o smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi in capo al proprietario, in solido con l'effettivo trasgressore, a condizione che la violazione sia ad esso imputabile secondo gli ordinari titoli di responsabilità. In mancanza della imputabilità della condotta è escluso ogni obbligo di smaltire gli stessi e quindi solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può invocare l'esimente interna dell'art. 192 comma 3 del d.lgs. n.152 del 2006. Così non è per la curatela fallimentare, che assume la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, e quindi non può avvantaggiarsi dell'art. 192 cit., lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata.

Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 25 luglio 2017, n. 3672

Ordinanza di ripristino ambientale - Destinatari - Proprietario del terreno - Obbligo allo smaltimento - Prova della corresponsabilità commissiva o omissiva per dolo o colpa Necessità - Obbligo di recinzione - Non sussiste.


Affinché il proprietario possa essere obbligato dal comune allo smaltimento dei rifiuti, è necessaria la sua corresponsabilità con gli autori degli sversamenti anche con comportamenti omissivi, di natura dolosa o colposa (CdS, sez. V, n. 4635 del 2012) mentre un generale obbligo di recinzione dei suoi terreni è ravvisabile solo se sia ragionevolmente esigibile a fronte di una possibile sproporzione di tale onere (CdS, sez V, n. 4504 del 2015). Al contrario non si ritiene ravvisabile un suo obbligo generale alla rimozione di sversamenti di terzi (ibidem, n. 3786 del 2014).

Consiglio di Stato, Sez. 5, Sentenza 4 maggio 2017, n. 2027


Ordinanza di ripristino ambientale - Ex Art. 192 codice ambientale - Destinatario - Proprietario non responsabile diretto dell'inquinamento – Non sussiste - Ordine di presentazione di piano di messa in sicurezza dei sito - Destinatario - Proprietario o detentore - Legittimità - Necessità della prova della colpa o dolo diretta - Non sussiste - Attività preventiva di danni ambientali gravanti sia sul proprietario che detentore.

Se, per un verso, l'Amministrazione non può imporre ai proprietari, che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine dell'inquinamento, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, può al contrario imporre la messa in sicurezza del sito in quanto rientra nel campo delle attività preventive che gravano tanto sul proprietario che sul detentore del sito da cui possano scaturire i danni ambientali; tale imposizione non avendo alcun fine sanzionatorio o ripristinatorio, non necessita della prova dell'elemento soggettivo nella forma sia del dolo che della colpa.

Consiglio di Stato, Sez. 5, Sentenza 8 marzo 2017, n. 1089

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