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Impianti a gas, sanzioni rafforzate per chi installa senza autorizzazione

di Giuseppe Latour

Sanzioni rafforzate per chi installa impianti senza autorizzazione. Obbligo di richiedere l'autorizzazione anche per i piccoli impianti di combustione a gpl, metano e biogas. E aggiornamento dei valori limite di emissione, con il vincolo ad adeguarsi per chi supera i nuovi tetti. Sono le novità principali del decreto legislativo sulle emissioni degli impianti di combustione medi, approvato venerdì in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Il testo, preparato dagli uffici del ministro Gian Luca Galletti, dovrà passare adesso dall'esame delle commissioni parlamentari, in vista dell'approvazione definitiva.

Lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega prevista all'articolo 17 della legge europea 2015, per recepire in Italia la direttiva Ue 2015/2193. L'obiettivo è duplice: intervenire sulle regole dei medi impianti di combustione, per i quali c'è un obbligo di recepimento fissato al 19 dicembre prossimo. E, in secondo luogo, riordinare la disciplina generale relativa agli stabilimenti, inserita nel Codice ambiente. Sono state segnalate, nel corso degli anni, dalle amministrazioni e dagli operatori del settore, criticità relative alla sua applicazione.

Tra tutti gli interventi previsti dal decreto, quello più rilevante riguarda alcuni medi impianti di combustione che, per effetto della direttiva europea, dovranno passare da un'autorizzazione anche se adesso possono essere installati liberamente. Si tratta, soprattutto, di impianti a metano, gpl o biogas di potenza termica compresa tra 1 e 3 MW. Anche se la relazione illustrativa precisa che "tale impatto è in tutti i casi estremamente ridotto rispetto a quello che interesserà gli altri paesi europei in quanto in Italia, come anzidetto, indipendentemente da un vincolo europeo, l'obbligo di autorizzazione per la maggior parte degli impianti di combustione di potenza inferiore a 50 MW è stato introdotto fin dal 1988".

L'altro passaggio importante prevede l'aggiornamento dei valori limite di emissione di legge previsti per le diverse categorie di sostanze inquinanti, "che rappresentano oggi in riferimento molto datato in quanto corrispondenti a quelli già previsti dal decreto 12 luglio 1990". Questa revisione, effettuata con il contributo dell'Istituto superiore di sanità, prende a riferimento il vigente sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose. Questo rimescolamento ha un impatto anche in termini di investimenti: i gestori degli stabilimenti esistenti dovranno, infatti, porre in essere gli interventi volti ad assicurare il rispetto dei limiti. I termini sono, comunque, molto ampi: tra il 2025 e il 2030.

Sul piano delle sanzioni, lo schema di decreto all'esame provvede ad aggiornare l'entità delle ammende previste per le fattispecie di maggiore rilievo (ammende mai modificate rispetto a quelle introdotte nel 1988). Questo, concretamente, comporta incrementi molto notevoli che in qualche caso portano le sanzioni ad aumentare fino a oltre dieci volte. In aggiunta, vengono trasformati in illeciti amministrativi oggetto di sanzione pecuniaria alcune fattispecie penali di minore rilievo. Viene, infine, prevista una disciplina transitoria per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

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