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Ecoreati/1. Ispra detta le regole per chiudere le controversie

di Paola Ficco

Si compie un primo importante passo verso l’uniformità dei controlli ambientali. Con la delibera Doc 82-16/CF del 29 novembre 2016, il consiglio federale di Ispra ha approvato le linee guida “Ecoreati” che individuano le prescrizioni-tipo per l’estinzione delle principali contravvenzioni, indica gli orientamenti interpretativi largamente condivisi e gli indirizzi al Snpa per gli orientamenti controversi. Fornisce, inoltre, i criteri guida generali per valutare l’entità delle conseguenze ambientali dei reati.

Lo spunto risale alla procedura estintiva di molti reati di natura contravvenzionale prevista dalla nuova parte sesta bis del Dlgs 152/2006, aggiunta dalla legge 68/2015 sugli ecoreati. La delibera è pubblicata sul sito dell’Ispra ( http://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente/consiglio-federale-2/atti).

L’attuazione

Ora le singole Arpa dovranno recepire il contenuto delle linee guida per armonizzare le attività operative in base all’articolo 7 del regolamento del consiglio federale. L’obiettivo è uniformare i controlli, la cui disarmonia rappresenta per le imprese uno dei principali fattori di frizione poiché, a fronte della identità di fattispecie, la disomogeneità del controllo induce una inevitabile disparità di trattamento e altera le regole della concorrenza.

La delibera è frutto del coordinamento del gruppo di lavoro “Ecoreati n. 61 – Area 8” affidato ad Arpa Toscana, cui, oltre a Ispra, hanno preso parte le Agenzie di: Trento, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria e Veneto. La delibera, valorizza anche le indicazioni che le diverse procure della Repubblica hanno fornito nel proprio territorio e rappresenta il raccordo tra attività giuridiche e tecniche (espresse da due specifici sottogruppi).

I contenuti

Il provvedimento è denso di contenuti tra i quali rilevano gli orientamenti interpretativi largamente condivisi e gli indirizzi al Snpa per quelli controversi. Fornisce, inoltre, i criteri guida generali per valutare l’entità delle conseguenze ambientali dei reati e individua le prescrizioni-tipo per l’estinzione delle principali contravvenzioni.

Tra gli orientamenti condivisi, si segnalano in particolare due chiarimenti:

il verbale di prescrizioni ha natura di atto tipico di polizia giudiziaria; quindi, è sottratto alle impugnazioni previste per i provvedimenti amministrativi;

il procedimento di estinzione è e resta un procedimento penale regolato, anche in sede di indagini, dalle norme del Codice di procedura penale (anche in ordine all’assistenza della difesa).

Tra gli indirizzi al Snpa per gli orientamenti controversi (fatti salvi i diversi indirizzi eventualmente emessi dalle procure della Repubblica di riferimento, anche per singoli aspetti che risultassero divergenti rispetto al quadro condiviso) emergono quelli relativi ai criteri di ammissibilità alla procedura in termini di danno o suo pericolo.

Il documento rileva che in alcune fattispecie, pur in presenza di superamenti di limiti di legge, è possibile impartire la prescrizione consistente nell’adottare accorgimenti tecnici volti ad evitare il ripetersi della violazione, previa analisi delle cause. È il caso di emissioni in atmosfera che superano in maniera lieve i limiti imposti dall’Aia «se ci sono elementi di giudizio che depongono a favore della sussistenza di effetti non significativi sull’ambiente».

L’applicazione

Il meccanismo estintivo previsto dalla parte sesta bis del Dlgs 152/2006 non riguarda però tutte le contravvenzioni in materia ambientale, ma, in base all’articolo 318 bis, esclusivamente quelle previste dal medesimo Dlgs 152/2006. La delibera 82 del Consiglio federale Ispra ritiene, pertanto, escluse le fattispecie previste in fonti normative diverse dal Codice ambientale, anche nei casi in cui il trattamento sanzionatorio è individuato tramite rinvio a disposizioni di legge contenute nel medesimo Codice (ad esempio l’articolo 16 del Dlgs 36/2003 in tema di discariche).

La delibera del Consiglio federale dell'Ispra

Ecoreati, le definizioni

La sentenza della Corte di Cassazione n. 46170/2016

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