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Amianto/2. Per conquistare gli incentivi conta l'ordine di presentazione delle domande

di P.Fi.

Dal 16 novembre 2016 al 31 marzo 2017 le imprese possono presentare domanda al ministero dell’Ambiente mediante accesso alla piattaforma informatica sul sito www.minambiente.it. La domanda va firmata dal legale rappresentante e indica il costo complessivo degli interventi; l’ammontare delle singole spese eleggibili e del credito d’imposta richiesto; il mancato fruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

A pena di esclusione, la domanda va corredata da piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’Asl competente; comunicazione alla Asl di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da Asl; l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica da parte del ministero dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa pari a 17 milioni. Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande il ministero comunica all’impresa il riconoscimento o il diniego del beneficio e, nel primo caso, l’importo spettante.

Il credito d’imposta è ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L’agevolazione viene revocata se: viene accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti e la falsità delle dichiarazioni rese; la documentazione presentata contiene elementi non veritieri. In tali casi, sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

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