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Bonus amianto, ecco cosa fare per non sbagliare il click day del 16 novembre

di Giuseppe Latour

Come si attesta il momento esatto di invio della domanda. Come si correggono eventuali errori. Quali spese e quali imprese sono ammesse al contributo. Come si conteggia l'Iva. Quante richieste è possibile presentare.
Mancano poco più di due settimane al click day per la concessione del bonus amianto: andrà in scena il prossimo 16 novembre e ci sono molte possibilità che i fondi a disposizione (17 milioni in tre anni) vadano esauriti nel giro di pochi minuti. Analizzando le Faq messe on line dal ministero dell'Ambiente, allora, è possibile cominciare a prepararsi per non avere brutte sorprese.

I chiarimenti partono dalla procedura per fare domanda di contributo. Sarà esclusivamente online, cioè avverrà attraverso la compilazione di un modulo ed il caricamento di informazioni e documenti mediante una piattaforma informatica, accessibile all'indirizzo web collegato al bonus (www.minambienteamianto.ancitel.it). Per fare domanda, l'azienda dovrà prima registrarsi, inserendo i suoi dati anagrafici e poi dovrà passare a una richiesta, il cui punto nodale è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla tipologia dell'azienda richiedente, alle spese sostenute per l'intervento di bonifica e alla posizione dell'azienda riguardo agli aiuti di stato concessi in passato.
In teoria, è possibile fare più istanze. Ogni impresa, infatti, può presentare tante domande di contributo quanti sono gli interventi di rimozione o smaltimento amianto effettuati nel 2016 sul territorio nazionale. Ad ogni intervento, però, deve essere associato un diverso piano di lavoro che descriva l'operazione. Spiega, poi, il ministero: «In caso di più domande presentate singolarmente da imprese che risultino fra di loro collegate o associate, si ricorda che queste devono essere considerate come impresa unica».

Possono presentare domanda i proprietari degli immobili, purché siano titolari dell'attività presente nell'immobile oggetto di richiesta di contributo, che produce reddito d'impresa. Può fare domanda anche chi non è proprietario dell'immobile (es. affittuario) se vi esercita la propria attività, previa dichiarazione del proprietario che autorizzi la realizzazione degli interventi oggetto di domanda. Discorso simile per le società immobiliari: possono presentare domanda a condizione che svolgano la propria attività nell' immobile oggetto di richiesta di contributo.

Non sono ammissibili a contributo le domande presentate a fronte di spese sostenute dall'impresa, per ogni progetto di bonifica, per una cifra al di sotto dei 20mila euro. Il contributo massimo concedibile, invece, è quello che un'impresa unica può ricevere da uno Stato membro dell'Ue nell'arco di tre anni a titolo "de minimis", ossia: 100mila euro per le imprese che si occupano di trasporto merci e 200mila euro per tutte le altre. Il contributo sarà riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per l'intervento. «Ad esempio – chiariscono le risposte - se il costo dell'intervento è pari a 70mila euro, la domanda è ammissibile per 35mila euro». In fase di determinazione delle spese eligibili, andrà considerato il totale delle voci al netto dell'Iva detraibile, considerando che questa è recuperabile dalle imprese.

Tra gli interventi incentivati ci sono quelli di rimozione e smaltimento dell'amianto presente in coperture e manufatti e precisamente di: lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit, tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto, sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Sono ammissibili anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10mila euro per ogni progetto. Non ci sono limitazioni sul numero di imprese coinvolte nei lavori, "purché gli interventi di rimozione e trasporto siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10 (sottocategorie 10A o 10B per la rimozione) e nella categoria 5 per il trasporto".

Un punto importante, infine, riguarda i tempi di presentazione delle richieste. Come noto, le domande possono essere presentate nel periodo compreso tra le ore 10 del 16 novembre 2016 e le ore 23:59 del 31 marzo 2017. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande faranno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico al termine della procedura di presentazione. E' punto importantissimo, dal momento che la verifica sulle domande avverrà con procedura "a sportello", seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Anche perché le imprese avranno una sola possibilità a disposizione. Le istanze di richiesta dei contributi, una volta ricevuta la marca temporale, non possono essere integrate in alcun modo. Se sono errate o incomplete, sarà il ministero a cestinarle.

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