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Servizi di trasporto, Anac: serve sempre la gara, anche con domanda debole

di Giuseppe Latour

Dire esplicitamente che l'affidamento dei servizi di trasporto deve passare sempre dalle gare. Anche nei servizi a "domanda debole", che sono quelli nei quali il livello di domanda troppo basso non consente una copertura dei costi. È questo l'invito che l'Anac fa all'Autorità dei trasporti, contenuto nella delibera n. 925 del 7 settembre del 2016, con la quale l'Authority guidata da Raffaele Cantone risponde alla richiesta di parere sullo schema di atto di regolazione che dovrà andare a individuare gli ambiti di servizio pubblico nel quadro delle diverse forme di trasporto, sia nazionale che soprattutto locale.

L'obiettivo di questa deliberazione è fissare con precisione i paletti del servizio pubblico, sia sulla gomma che sul ferro e, a valle di questo, stabilire quali sono le modalità più adeguate e quali i criteri generali per la determinazione delle tariffe. Un'attenzione particolare, come detto, viene riservata alla "domanda debole".

La prima bozza di testo, però, andava sottoposta al controllo dell'Anac, nell'ambito di una collaborazione tra le due Autorità, per esaminare eventuali profili problematici collegati al nuovo Codice appalti.
L'Autorità guidata da Cantone, nel suo parere, passa al setaccio tutti i capitoli della delibera. E solleva due obiezioni principali. La prima riguarda proprio la domanda debole. Secondo l'Anac, infatti, la bozza «appare di dubbia interpretazione ove indica che la domanda debole può essere soddisfatta anche al di fuori dei contratti di servizio affidati». Secondo gli uffici di Cantone, non c'è spazio per indicazioni così generiche. «La strada da percorrere dovrebbe essere in linea generale quella di verificare l'esperibilità di una procedura di gara a evidenza pubblica». La natura debole della domanda, cioè, non deve portare a dribblare le gare ma «a valutare modalità di servizio innovative e più flessibili».

Nella stessa direzione va la seconda obiezione sollevata dall'Anac. Nel testo, infatti, non c'è traccia di nessuna delle procedure per l'affidamento del servizio alternative alla concessione, come la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo (articoli 62 e 64 del Codice). Queste procedure per l'Authority, «si adattano a una gara flessibile, ove cioè i concorrenti sono chiamati a presentare un progetto di assetto e sviluppo della rete del servizio» e permettono «di definire nel dettaglio il disegno di gara grazie ad una interlocuzione con gli operatori che presentano una manifestazione di interesse».

Infine, un passaggio viene dedicato alla suddivisione in lotti. Sul punto la delibera prevede semplicemente che l'individuazione dei lotti di gara «debba avvenire attraverso un bilanciamento tra l'obiettivo di garantire una maggiore concorrenza e quello di permettere lo sfruttamento di economie di scala e di scopo necessarie anche al finanziamento degli oneri di servizio pubblico». Secondo l'Anac, questo ragionamento va integrato e bisogna considerare anche i principi dell'articolo 51 del Codice appalti, applicabile anche alle concessioni di servizi: l'affidamento in lotti è uno strumento per favorire le piccole e medie imprese e, per questo, va favorito. La mancata suddivisione in lotti, aggregando servizi distinti in un lotto unico, "deve essere adeguatamente motivata".

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