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Alta velocità, informazioni trasparenti e rimborsi dedicati per i passeggeri abbonati

di Giuseppe Latour

Informazioni trasparenti in fase di sottoscrizione del contratto. Diritti speciali in fase di utilizzo del titolo di viaggio. E un meccanismo di risarcimento dedicato. L'Autorità di regolazione dei trasporti ha appena pubblicato in bozza la delibera che regola una materia delicatissima e già oggetto di diverse polemiche: gli abbonamenti dei passeggeri che fruiscono dell'alta velocità. Il testo sarà sottoposto a consultazione nei prossimi giorni e, a partire dal primo settembre del 2016, entrerà pienamente in vigore, diventando obbligatorio per le società che gestiscono i servizi.

Queste misure entreranno in vigore dopo una breve consultazione, che si concluderà prossimo il 29 aprile. La delibera, più in dettaglio, si articola sul riconoscimento di diversi diritti. Il primo è quello all'informazione: nel testo, infatti, si individua il contenuto minimo delle informazioni che devono essere fornite ai passeggeri, sin dal primo contatto con l'impresa e per tutta la durata dell'offerta commerciale, in relazione alle caratteristiche e alle modalità di fruizione degli abbonamenti. L'obiettivo è garantire agli utenti interessati all'acquisto di un abbonamento la disponibilità, già prima dell'adesione eventuale all'offerta, «di un nucleo essenziale di informazioni sulle caratteristiche e le modalità di fruizione del titolo di viaggio».

Nello specifico, bisogna rendere noti il numero di posti che, per ciascuna tratta, per ciascun treno e per senso di marcia sono oggetto dell'offerta commerciale; le modalità di attivazione e fruizione dell'abbonamento, le eventuali condizioni e restrizioni all'uso, i relativi prezzi e modalità di pagamento; le modalità e la tempistica con le quali è possibile procedere alle prenotazioni dei posti; eventuali restrizioni tecniche o commerciali; le modalità di esercizio del diritto di rimborso e indennizzo in caso di ritardi, soppressioni e altre disfunzioni per cause imputabili ai gestori dei servizi.

Poi, ci sono i diritti relativi all'utilizzo degli abbonamenti. L'Autorità stabilisce così il contenuto minimo dei diritti di cui i passeggeri godono in qualità di titolari del titolo di viaggio. Ad esempio, i gestori dei servizi devono assicurare il rilascio di un duplicato dell'abbonamento in caso di furto o smarrimento documentati. Oppure, i titolari di abbonamento hanno diritto al cambio di biglietto indipendentemente dal canale utilizzato per effettuare la prenotazione.

Ancora, si parla di indennizzi. «I passeggeri titolari di abbonamenti e in possesso di prenotazioni registrate sui sistemi di vendita del gestore del servizio, qualora abbiano subito ritardi o soppressioni di servizio ripetuti durante il periodo di validità dell'abbonamento, hanno diritto a un indennizzo adeguato», spiega l'Autorità. Questo risarcimento viene determinato secondo criteri di calcolo «specifici e differenziati rispetto a quelli previsti dai gestori dei servizi con riferimento ai titoli di viaggio singoli».

Entro il primo settembre del 2016, «i gestori dei servizi sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento, dandone comunicazione all'Autorità». Entro lo stesso termine questi dovranno adeguare le proprie condizioni generali di trasporto e i propri documenti informativi. L'Autorità di regolazione dei trasporti eserciterà i suoi poteri di vigilanza e controllo sul rispetto delle misure da parte delle imprese ferroviarie.

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