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Lombardia, progettisti e costruttori promuovono (con qualche richiesta) la legge sulla difesa del suolo

di Massimiliano Carbonaro

Realizzare piccoli interventi e ristrutturazioni oppure tutto il tema legato alla eventuale monetizzazione: imprenditori e architetti e operatori del settore sono chiamati in Lombardia a confrontarsi con il principio dell'invarianza idrica introdotto dalla nuova legge regionale " Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua ", la n. 4 del 15 marzo del 2016 recentemente pubblicata sul Burl e in attesa dei decreti attuativi per diventare pienamente operativa. Per gli addetti ai lavori è una buona legge, ma da migliorare.

Confrontarsi con il principio dell'invarianza idrica per cui in un intervento la portata di piena generata dal drenaggio dell'area in gioco si mantenga invariata prima e dopo la trasformazione diventa il nuovo obbligo in Lombardia che ha aggiornato la normativa in materia di difesa del suolo anticipando con la legge 4/2016 anche quanto si sta facendo a livello nazionale. Il testo lombardo è pensato in particolare per affrontare i rischi idrogeologici e la gestione dei corsi d'acqua. Guarda ai numerosi fiumi e canali del territorio regionale puntando a limitare e poi eliminare le esondazioni, ma soprattutto affronta all'articolo 7 l'invarianza idraulica, l'invarianza idrologica e il drenaggio urbano sostenibile che per una regione con 1.530 Comuni è il tema di fondo. Gli strumenti urbanistici e i regolamenti urbani sono chiamati a recepire questo principio.

Ecco la norma:
«(Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree
urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;
b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati
dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti
all'urbanizzazione;
c) drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme
di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli
apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a
ridurre il degrado qualitativo delle acque».


E il presidente di Assimpredil Ance ossia dei costruttori di Milano, Marco Dettori, ritiene che sia una buona legge "perché per la prima volta si riordinano le competenze regionali sulle conoscenze del suolo, e si prevedono tutta una serie di attività e principi che ora in avanti dovrebbero far assumere atteggiamenti responsabili non solo agli operatori ma anche per le amministrazioni".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'ordine degli architetti di Milano che non solo apprezza i principi introdotti dal nuovo testo, dall'invarianza idraulica al drenaggio urbano sostenibile, ma anche l'aver posto l'attenzione al ricco reticolo idrico della regione che ha bisogno di una gestione più attenta. Inoltre come sottolinea l'architetto Vito Redaelli per il Consiglio dell'Ordine Architetti PPC della provincia di Milano la legge presenta alcune potenzialità specifiche: "Ad esempio, l'opportunità di nuove professionalità a cavallo tra geologia, paesaggio, architettura e urbanistica in un processo progettuale che sarà sempre più infradisciplinare; il rafforzamento di banche dati georeferenziate da parte della Regione per una più chiara mappatura e gestione dei reticoli idrici oggi poco noti".

Tuttavia la nuova normativa nasconde nelle sue pieghe alcune problematiche. I principi di invarianza idraulica e idrologica – si legge nell'articolo 7 – si applicano agli interventi edilizi che sono definiti dalle legge del Governo del territorio, la 12/2005, all'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) cioè agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro. Inoltre si applica a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, ma anche alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e parcheggi. Desta però preoccupazione nei costruttori l'applicazione pedissequa del principio di invarianza nei casi soprattutto di manutenzione: "L'invarianza idrica relativamente al nuovo va benissimo – aggiunge Dettori – ma negli interventi minuti, nella manutenzione ordinaria mi sembra molto complessa. Va a interferire nella attività quotidiane anche dei privati. E influisce anche sulla riqualificazione urbana. Nell'ambito delle manutenzioni – continua – non è sempre possibile attuare attività di invarianza. Non è tecnicamente semplice. Il discorso non si pone quando dobbiamo realizzare nuove costruzioni o demolizioni e ricostruzioni, ma intervenire su un edificio storico potrebbe essere tecnicamente difficile".

Argomento su cui già l'Ance regionale si è attivato presso la Regione Lombardia per rivedere la questione. In realtà la legge 4/2016 sempre all'articolo 7 prevede che si possano monetizzare nei confronti del Comune come alternativa agli interventi diretti di invarianza. Ma la monetizzazione non convince i costruttori: "Sembra sempre lo strumento più semplice – spiega Dettori – soprattutto quando i soggetti in gioco non hanno gli strumenti progettuali o operativi per intervenire. Ma il timore è che sistema della monetizzazione non diventi un modo per fare cassa brutalmente da parte di quegli enti che hanno i bilanci mal messi".

Anche per gli architetti la nuova normativa presenta alcune possibili criticità: "Quali sono – si chiede l'architetto Redaelli – le implicazioni della nuova legge nel Tessuto Urbano costruito in un processo di rigenerazione urbana già oggi sottoposto a notevoli vincoli normativi? Quali impatti delle nuove tassazioni a carico della filiera proprietà-operatori immobiliari conseguenti a nuovi canoni di polizia idraulica? Quale gestione delle interazione/conflitti tra le implicazioni della legge regionale e i Piani di Governo del territorio comunali ad esempio relativamente al tema della distanza delle costruzioni dai corsi d'acqua (art.10)? Non convince infine il rimando ai regolamenti attuativi: "E' sempre pericoloso – continua Dettori – si tratta di un atteggiamento nazionale, ma la materia è particolarmente delicata e ci si auspica che siano tutti responsabili, la Regione nel redigere i regolamenti e poi le amministrazioni nell'accoglierli. Ci auspichiamo di non trovare nei regolamenti attuativi brutte sorprese".

In attesa della legge nazionale sul consumo di suolo rimangono ancora sullo sfondo le conseguenze della legge nazionale che riguarda il consumo del suolo che dovrebbe influire sul testo regionale. "Bisogna auspicare – per Dettori – che la legge regionale non venga vanificata dalla legge nazionale. La nuova normativa in discussione sul consumo del suolo non vede contrari gli operatori. Anzi, ma richiede un nuovo atteggiamento culturale da parte nostra e da parte della Pubblica amministrazione. Credo vada ben chiarita la definizione di suolo antropizzato e suolo agricolo coerente con gli ambiti urbani. Ritengo che quando ci troviamo in una zona ad alta densità antropica parlare di aree agricole mi sembra un atteggiamento da talebani, noi dobbiamo salvaguardare il suolo, ma anche essere propositivi per la rigenerazione urbana e di completamento urbano altrimenti si blocca lo sviluppo delle città".

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