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Carburanti, filtri antiparticolato non sufficienti a far godere i veicoli inquinanti del credito d'imposta

di Giuseppe Latour

I filtri antiparticolato non sono sufficienti a far godere i veicoli più inquinanti (euro 1 ed euro 2) del credito di imposta sui carburanti. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Dogane con una circolare (n. 28154/2016) molto attesa dal settore. Nel testo viene analizzata una questione assai dibattuta nelle ultime settimane: la revisione delle regole per il credito di imposta sui carburanti con l'ultima legge di Stabilità. L'esclusione degli euro 1 ed euro 2, decisa dalla manovra, non potrà essere congelata facendo ricorso ai dispositivi antiparticolato. Il motivo è che la classificazione europea fa riferimento, oltre che all'inquinamento, anche ad altri elementi, ad esempio in materia di sicurezza.

La circolare dell'Agenzia delle Dogare è la numero 28154 del 7 marzo 2016: affronta il problema delle agevolazioni a favore dei trasportatori e dell'esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore. La legge di Stabilità 2016, tra le diverse misure in materia di autotrasporto, è intervenuta all'articolo 1 comma 645 restringendo il campo di applicazione «dell'agevolazione prevista a favore degli esercenti il trasporto merci e di determinate imprese che svolgono trasporto persone, escludendone, a decorrere dal primo gennaio 2016, il gasolio consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore». In sostanza, si risparmiano 160 milioni di euro all'anno togliendo il credito di imposta sui carburanti ai veicoli più inquinanti.

Questo intervento si affianca alla legge di Stabilità 2015, che aveva già tagliato fuori i veicoli euro zero. «Tanto richiamato – spiega la circolare – sono pervenuti a questa Agenzia taluni quesiti formulati da associazioni di settore, studi tributari, nonché soggetti interessati dalla misura che sostanzialmente promuovono l'equiparabilità a veicoli di categoria euro 3 o superiore e, quindi, l'inclusione nel beneficio fiscale previsto sui consumi di gasolio, di mezzi di trasporto classificati euro 2 o euro 1, previa installazione di peculiari sistemi di riduzione del particolato». Si tratta dei filtri antiparticolato, dispositivi che «ridurrebbero notevolmente le emissioni inquinanti derivanti dalla diffusione delle polveri sottili dei motori diesel nell'atmosfera, così consentendo l'inquadramento del veicolo nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda di omologiazione».

Sul punto, è stata interpellata la direzione generale per il trasporto stradale del ministero delle Infrastrutture, arrivando a chiarire che «l'installazione su veicoli di categoria euro 2 o euro 1 di sistemi per la riduzione del particolato non comporta, di per sé, l'equiparazione di tali mezzi a quelli di cui alle categorie euro 3 o superiore». La classificazione in una categoria superiore, infatti, non è legata soltanto al requisito delle emissioni, ma anche ad altri elementi, come i sistemi di sicurezza. Se i filtri consentono di rispettare gli standard di inquinamento, non incidono sugli altri elementi. «Attese le ragioni di natura tecnica sopradescritte, non sussistono nei casi in esame i presupporti legittimanti il riconoscimento del beneficio ai suddetti veicoli». In conclusione, quindi, la dichiarazione trimestrale di rimborso resta appannaggio esclusivo delle imprese in possesso di veicoli in categoria euro 3 o superiore.

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