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Dai bonus per le bonifiche al fondo per le demolizioni: tutte le novità per l'edilizia nel collegato ambiente

di G.La.

Arriva il credito di imposta per le bonifiche da amianto. Ma anche il fondo di progettazione per il contrasto al dissesto idrogeologico, il fondo di garanzia per le opere idriche e quello per la rimozione degli immobili abusivi. Senza dimenticare gli interventi per la promozione degli appalti verdi e le modifiche al Testo unico edilizia. Il collegato ambientale (legge n. 221/2015) dopo un percorso lunghissimo, complice un iter di approvazione parecchio travagliato, entra in vigore a partire da oggi. Diventano così attuative parecchie novità strategiche per le costruzioni.

«Da oggi l'Italia sarà un po' più verde – spiega il presidente della commissione Ambiente di Montecitorio, Ermete Realacci -. Le molte misure introdotte alla Camera e al Senato, nel lungo percorso parlamentare, ci parlano di un'Italia più attenta all'ambiente e alla salute dei cittadini e che punta sulla green economy e l'economia circolare. Certo sono misure non sufficienti ed esaustive, ma rappresentano un primo passo e seguono la strada indicata dalla Cop21 di Parigi». Anche se resta l'incognita dei provvedimenti che, dopo la partenza della legge, andranno approvati nei prossimi mesi. «In molti casi saranno necessari decreti attuativi del ministero dell'Ambiente, che mi auguro siano già in cantiere, per avviare quanto prima questa piccola rivoluzione verde». Riepiloghiamo punto per punto tutti i cambiamenti più importanti.

Appalti verdi (articoli 16 e 17)
Il Ddl cerca di agevolare il ricorso agli "appalti verdi", attraverso una modifica al Codice dei contratti. Secondo la norma, saranno incentivate le imprese che partecipano ad appalti pubblici dimostrando di avere una registrazione Emas (che certifica la qualità ambientale dell'organizzazione aziendale): potranno beneficiare di una riduzione fino al 30% della cauzione a corredo dell'offerta. Inoltre, tra i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa vengono inseriti la titolarità di un marchio Ecolabel (per più del 30% del valore dell'appalto) e il ciclo di vita dell'opera, secondo le indicazioni della nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici. Per l'assegnazione di contributi e fondi in materia ambientale il possesso della registrazione Emas sarà considerato un elemento di preferenza.

Bonifiche (articolo 31)
L'articolo 31 punta a mettere in moto accordi per riattivare le bonifiche dei siti. Una modifica al Codice ambiente (Dlgs n. 152/2006) prevede che «il soggetto nei cui confronti il ministero dell'Ambiente ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di interesse nazionale» può formulare «una proposta transattiva». Questa proposta dovrà individuare «gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa», indicando i relativi tempi, conterrà «una liquidazione del danno mediante una valutazione economica», corredata da garanzie finanziarie, e dovrà prevedere «un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo». Insomma, anziché passare dal tribunale, si punta a un accordo economico nell'ambito della bonifica.
Il ministero dell'Ambiente, con proprio decreto, «dichiara ricevibile la proposta di transazione» e apre la strada a una Conferenza di servizi «alla quale partecipano la Regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)». La Conferenza si pronuncia «entro centottanta giorni dalla convocazione», approvando, respingendo o modificando la proposta. «Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio» e, così, si arriva alla transazione. In caso di inadempimento del contratto, poi, il ministero potrà intervenire e chiedere la sua risoluzione.

Abusivismo (articolo 52)
Il testo introduce un meccanismo «per rendere più agevole la rimozione e la demolizione di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree del paese classificate a rischio idrologico elevato». Per evitare il fenomeno delle ordinanze alle quali non si riesce a dare attuazione, viene istituito nel bilancio del ministero dell'Ambiente un capitolo specifico, dedicato a finanziare questo tipo di interventi. In questo modo potranno essere pagate almeno le rimozioni più urgenti.
Lo stanziamento iniziale previsto è di dieci milioni di euro per il 2016. I finanziamenti concessi «dovranno essere restituiti al ministero dell'Ambiente qualora i predetti interventi non siano stati realizzati entro un termine adeguatamente contenuto, individuato in centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti stessi». Il ministero dovrà presentare alle Camera una relazione annuale sullo stato di attuazione di questo nuovo meccanismo. In caso di ingiunzione a rimuovere i manufatti abusivi non rispettata, viene introdotta una sanzione amministrativa tra i 2mila e i 20mila euro che, nel caso di abusi su aree a rischio idrogeologico elevato, viene sempre irrogata nella misura massima consentita.

Interventi sul Dpr 380/2001 (articolo 54)
Sul fronte dei lavori privati arrivano diverse modifiche al Dpr n. 380/2001, il Testo unico dell'edilizia. Il riferimento al dissesto idrogeologico viene, anzitutto, inserito nelle definizioni generali del decreto. E, a seguire, in una lunga serie di norme nelle quali bisognerà considerare, tra i diversi elementi, anche la messa in sicurezza del territorio. Lo sportello unico per l'edilizia acquisirà, tra le altre cose, anche il parere delle autorità preposte a vigilare sul dissesto. In caso di rilascio del permesso di costruire la formazione del silenzio assenso sarà impossibile nel caso in cui sussistano vincoli di assetto idrogeologico. Di questi vincoli, poi, bisognerà tenere conto anche in fase di rilascio della Dia.
Per le opere realizzate senza permesso di costruire, dovrà esserci sempre la demolizione nel caso in cui ci siano interessi di messa in sicurezza del territorio. Un riferimento viene inserito anche nella parte dedicata alle attività di edilizia libera e alle variazioni ai progetti approvati. Infine, arriva anche una modifica alla legge n. 241 del 1990 sui procedimenti amministrativi: la formazione del silenzio assenso viene esplicitamente esclusa nel caso in cui siano in ballo atti e procedimenti che riguardano la tutela del dissesto idrogeologico.

Fondo progettazione (articolo 55)
Viene approvata anche una nuova versione del Fondo per la progettazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Il plafond, già alimentato con fondi Cipe, dovrà essere disciplinato da un apposito Dpcm. Di fatto, si tratterà di un fondo di rotazione che metterà risorse a disposizione delle Regioni che non sono in grado di arrivare al livello di progettazione definitivo o esecutivo, necessario per fare le gare, con denaro proprio. Si partirà dagli interventi più urgenti per i diversi territori. L'Unità di missione di Palazzo Chigi ha già individuato alcune possibili priorità.

Bonifiche da amianto (articolo 56)
Sul fronte delle bonifiche da amianto, il primo tassello riguarda «i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato». A loro è attribuito un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute. Il credito sarà coperto con 5,6 milioni all'anno tra il 2017 e il 2019. E sarà a disposizione per gli investimenti di importo superiore a 20mila euro. Il bonus sarà spalmato su tre quote annuali di pari importo e «indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato». Quindi, si parte nel 2016 e l'indicazione andrà confermata fino al 2019, perché la prima quota annuale è utilizzabile dal primo gennaio 2017. Il credito avrà regole speciali: non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Le norme andranno confermate con un decreto del ministero dell'Economia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Qui verranno indicate le modalità e i termini per la concessione del credito d'imposta. Inoltre, saranno presentate «le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo» indicato dall'emendamento, anno per anno. Sarà, comunque, il ministero dell'Ambiente a determinare l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti e l'importo del credito spettante a ciascuno, oltre a eventuali revoche.

Fondo opere idriche (articolo 58)
Tra le novità chiave, c'è anche il fondo di garanzia per le opere idriche, sul quale in commissione si è trovata la quadra solo nel corso delle ultime votazioni. Il testo votato in aula prevede che «a decorrere dall'anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale».
Questo fondo, che sarà regolato attraverso un Dpcm che ne fisserà anche le priorità, verrà alimentato «tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente». Insomma, con il Fondo si apre una partita strategica, ma anche delicatissima, viste le implicazioni che potrebbe avere sulle tasche di cittadini e imprese. Il plafond, comunque, sarà usato prima di tutto per gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.

Tariffa sociale (articolo 60)
L'Autorità per l'energia assicura agli utenti domestici in condizioni economiche disagiate l'accesso alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali, «sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative», sulla base di principi individuati da un Dpcm, proposto dal ministero dell'Ambiente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Morosità (articolo 61)
Un'altra importante norma riguarda la morosità. Sarà l'Autorità di settore ad adottare «direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi». Andranno regolate le procedure di sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

Il testo del collegato ambiente (legge 221/2015)

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