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Collegato ambiente in Gazzetta/1. Cauzione scontata fino al 30% per i costruttori con «bollino green»

di Giuseppe Latour

Le certificazioni verdi entrano nel Codice degli appalti. Il collegato ambientale, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale (legge n. 221/2015) fa una robusta iniezione di norme "green" nel Dlgs n. 163/2006. Le nuove norme, inserite agli articolo 16 e 17, attivano una serie di incentivi per l'utilizzo di sistemi di attestazione dell'organizzazione aziendale, come Emas, o della qualità dei prodotti, come Ecolabel. Arrivano, così, sconti sulla cauzione a garanzia dell'offerta, che potrà scendere anche del 30 per cento. Ma anche nuove regole sui criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa, che potrà tenere conto di quanto un'impresa rispetta l'ambiente. E, infine, viene stabilito che le certificazioni verdi diventeranno fondamentali per ottenere l'assegnazione di contributi e finanziamenti in campo ambientale.

L'articolo 16 opera la prima modifica al Codice appalti (articolo 75 comma 7) e stabilisce che, in presenza di alcune condizioni, «nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto». Il riferimento è alla garanzia a corredo dell'offerta, che deve avere la forma di cauzione o di fideiussione (a scelta dell'impresa) e che deve essere pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito.

Lo sconto sarà pari al 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit dell'organizzazione aziendale (Emas). Oppure sarà pari al 20% per le imprese dotate di certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Questi sconti saranno cumulabili con quelli già previsti dal Codice, relativi alla certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per i soli servizi e forniture, poi, l'importo della garanzia e del suo rinnovo è ridotto del 20% (sempre cumulabile) per chi è in possesso, in relazione a beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità Ecolabel. Ancora, un ulteriore sconto del 15% è possibile per le imprese che sviluppano un inventario di gas a effetto serra (ai sensi della norma Uni En Iso 14064-1) o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma Uni Iso/Ts 14067

L'altra modifica riguarda il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Viene rivisto l'articolo 83 del Codice appalti, che elenca i criteri tra i quali le stazioni appaltanti possono scegliere per comporre i bandi di gara. Tra questi viene inserito il possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) in relazione «ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso». In più si potranno considerare i consumi di energia e di risorse naturali, le emissioni inquinanti, la mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici (riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio), con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse naturali. Ancora, sarà possibile valutare «la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda».

Le misure del collegato impattano anche sull'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 17. Nella formulazione delle graduatorie relative a questi fondi sono elementi preferenziali il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), il possesso di certificazione Uni En Iso 14001 (emessa da un organismo di certificazione accreditato), il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità Ecolabel, il possesso della certificazione Iso 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia.

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